Statuto di Agedo Lecce

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “AGEDO LECCE”

STATUTO
(ai sensi degli art. 6 e 8 della legge quadro sul volontariato 11 agosto1991 n° 266)



DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1
E' costituita l'Associazione di volontariato denominata “AGEDO LECCE”, di seguito per brevità indicata  “l'Associazione”.
Essa rispetta in toto la legge 266/1991 e la legge della Regione Puglia 11/1994. Come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 2
L'Associazione ha sede in Lecce  e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre località della Provincia di Lecce mediante delibera del Consiglio Direttivo. Potrà aderire ad altre associazioni.

Art. 3
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

OGGETTO
Art. 4
L’Associazione intende operare principalmente nelle seguenti aree:
a)      L’area socio-sanitaria, ricomprendendo tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione e, più in generale, alla ricerca del benessere psicofisico;
b)      L’area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche della emarginazione e del disagio;
c)      L’area educativa;
d)      L’area dei diritti civili e della tutela del cittadino.
L'Associazione,  senza fini di lucro, è costituita da genitori, parenti e amici di uomini e donne omosessuali che si impegnano per l'affermazione sia dei loro diritti civili, sia del diritto alla identità personale ed  è una organizzazione apartitica, democratica, pacifista, antirazzista, non violenta, aperta a tutti: singoli cittadini, uomini e donne, che condividano le finalità del presente statuto.
AGEDO LECCE ,  il cui spirito si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale della persona, intende operare principalmente per dare aiuto e solidarietà, all'interno e fuori della famiglia, nelle situazioni di disagio e sofferenza causate dal  rifiuto delle persone glbt nella società, per rimuovere pregiudizi, paure e stereotipi e prevenire i fenomeni di discriminazione nei confronti dei diversi orientamenti sessuali e delle diverse identità di genere, lavorando per la diffusione di una corretta informazione a riguardo, per prevenire il disagio giovanile ed educare al rispetto, al riconoscimento e alla valorizzazione delle persone glbt, per lottare contro le discriminazioni, le ingiustizie, le intolleranze e ogni forma di razzismo cui sono soggette, affinché esse acquisiscano pari diritti, libertà e rispetto dovuti ad  ogni persona.
In  considerazione di tali scopi di solidarietà e di volontariato sociale, l’Associazione si propone di
sensibilizzare e coinvolgere il mondo della scuola - studenti, educatori, famiglie -  i medici di base, i consultori,  il mondo del lavoro, istituzioni, enti, altre organizzazioni e singoli cittadini per promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle differenze e di istituire sedi permanenti e centri di ascolto e ogni altro servizio e struttura ritenuti opportuni per realizzare le finalità del presente statuto.

Al fine di svolgere le proprie attività,  l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti  e di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.
L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.

SOCI

Art. 5
L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, delle seguenti categorie:
-         soci fondatori, persone fisiche che hanno firmato l’atto costitutivo dell'Associazione;
-         soci ordinari, persone fisiche che si riconoscono negli scopi dell'Associazione e vi aderiscono versando una quota annua il cui minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo; tale quota è fissata per il primo anno in venti euro.
-         soci operativi, persone fisiche che aderiscono all'Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
-         soci onorari, le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo o motivi contingenti.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati agli stessi doveri.
In particolare, tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; hanno, inoltre, il diritto di accedere alle cariche associative.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, al fine di garantire l’effettività del rapporto medesimo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Infine, tutti i soci hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di estrarne copia.
Possono chiedere di essere ammessi come soci soltanto le persone fisiche mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio Direttivo.

Art. 6
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 7
La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.
Nel primo caso l’Assemblea delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato,  se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto oppure qualora siano intervenuti gravi motivi, che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, ad esempio: per il venire meno dei requisiti richiesti per l’ammissione, per il compimento di illeciti penalmente rilevanti, per l’assenza ingiustificata e ripetuta in assemblea, per il rifiuto di uniformarsi alle delibere assembleari, ecc.
Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
c) da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti accettati con delibera dal consiglio direttivo e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
e) contributi di organismi internazionali.
L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991.
Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9
Sono organi dell'associazione:
a) Assemblea dei soci;
b) Consiglio Direttivo;
c) Presidente;
d) Segretario/tesoriere.

Tutte le cariche sono elettive e sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L'assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l'assemblea ha il compito:
a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
b) di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
c) di nominare i Revisori e i Garanti;
d) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
e) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
f) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;
g) di approvare il piano di formazione e aggiornamento dei volontari;
h) di deliberare in merito all’esclusione e ai ricorsi dei soci esclusi.

Art. 11
L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o inviata tramite Posta Elettronica Certificata o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13
Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea.
I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
L’assemblea delibera con voto palese. In caso di richiesta da parte di un socio, può essere votata l’opzione del voto segreto che deve ottenere almeno ¼ delle preferenze degli aventi diritto al voto.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo.   Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il presidente dell'associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.
L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato a cura del Presidente. Il verbale sarà a disposizione dei soci che ne faranno richiesta.

SEGRETARIO/TESORIERE
Art. 19
Al segretario/tesoriere spetta il compito di curare la gestione ordinaria, aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione. Dura in carica tre anni.

PRESIDENTE
Art. 20
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’Associazione presso le autorità competenti e per l’acquisizione della personalità giuridica e della qualifica di organizzazione di volontariato.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 21
L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo ed elegge nel suo seno un/una presidente. I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina e sono rieleggibili.
Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. Le modalità di nomina dei revisore ed il funzionamento del collegio sono disciplinate dal regolamento di amministrazione dell'Associazione. L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

COLLEGIO DEI GARANTI
Art. 22
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci, eletti in assemblea.
I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina ed eleggono un/una presidente.
Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione; Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate. Decide ex bono et aequo, dopo aver ascoltato il socio, e il lodo è inappellabile. I suoi componenti sono rieleggibili.

ESERCIZI SOCIALI
Art. 23
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Gli Utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla  legge, e, pertanto, saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali.

SCIOGLIMENTO
Art. 24
In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

NORMA DI RINVIO
Art. 25
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla legislazione regionale sul volontariato, e alle loro eventuali variazioni.


Il presente atto viene dichiarato dalle parti sottoscriventi conforme alla loro volontà. Consta di sette pagine in quattro fogli.


Lecce, 22 maggio 2010
         Letto, approvato e sottoscritto



   REGISTRATO A LECCE PRESSO L’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI

    LECCE 1,  IL  25.05.2010   AL  N. 4279  SERIE 3    MOD. 263 TER    ATTI PRIVATI



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