Cassazione . Sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito
che, in virtù della valutazione complessiva, l’intrascrivibilità del matrimonio
contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso, non deriva più
dalla sua inesistenza.
Avendo la Corte Europea
rimosso l’ostacolo della diversità di
sesso dei nubendi , la giurisprudenza
della Cassazione non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica!
Preso atto di ciò, il giudice di legittimità, ha rigettato il ricorso poiché le unioni tra persone dello stesso sesso non sono inesistenti, neppure invalide, ma “semplicemente” inidonee a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.
A parere di chi scrive, il riconoscimento sul piano
ontologico delle unioni di cui in argomento è un grande successo e, in attesa
che il Parlamento, sede privilegiata ed esclusiva per la disciplina del
fenomeno sociale di cui si discute, adotti una normativa che possa far definire
l’Italia una “nazione civile”, lascia al lettore la propria valutazione della
situazione giuridica attuale: quale ambiguità peggiore di una pillola senza effetti? E
quando ci sarà una equiparazione sostanziale tra situazioni anche solo astrattamente omogenee?
S.C.( Per leggere l'intero articolo, vai alla pagina Approfondimenti)
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