Viviamo in un paese senza memoria

di Antonio Soggia - dottore di ricerca in Storia Contemporanea - Università di Torino
 
05 febbraio 2013

Ne abbiamo avuto un’ulteriore prova questa mattina, alla lettura dei commenti dei giornali alle parole di mons. Vincenzo Paglia sui diritti dei gay. Titola la Repubblica: «Prima apertura nella Chiesa: “Diritti alle coppie gay”». E Vito Mancuso, che pure è un teologo e di magistero della Chiesa dovrebbe intendersi, scrive che “è la prima volta che un ministro vaticano riconosce esplicitamente e pubblicamente l’esistenza delle coppie omosessuali rendendole soggetto di diritti” e individua nella parole di Paglia “una sterzata abbastanza netta rispetto all’intransigenza esibita finora”. Non è vera né la prima, né la seconda osservazione.

Prima di tutto, Paglia non ha riconosciuto “esplicitamente e pubblicamente” le coppie omosessuali. Ha al contrario parlato di “diritti individuali” e di “soluzioni di diritti privato”, soprattutto alle questioni di ordine patrimoniale. La coppia omosessuale non è quindi, di per sé, riconosciuta e considerata “soggetto di diritti”. Paglia ha poi ribadito che la coppia e la famiglia sono intrinsecamente eterosessuali, perché fondate sulla differenza biologica tra l’uomo e la donna. Quindi niente matrimonio per le coppie gay e lesbiche, e niente che gli assomigli, cioè un istituto di natura pubblicistica che preveda un accordo solenne davanti ad un pubblico ufficiale, una registrazione civile, concreti effetti in ambito fiscale e patrimoniale.
Mancuso sembra molto eccitato anche dal fatto che Paglia abbia ribadito “la pari dignità di tutti i figli di Dio”, parole nella quali ha sentito “un po’ di profumo evangelico”. L’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana – il cui profumo è l’unico che, in uno Stato laico, mi piacerebbe poter fiutare – afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Pari dignità sociale e uguaglianza davanti alle legge sono legate e interdipendenti: l’una non è data, senza l’altra. Non esiste pari dignità per le persone omosessuali senza l’uguaglianza dei loro diritti rispetto ai cittadini eterosessuali. E l’uguaglianza implica anche l’accesso ai diritti umani fondamentali, compreso quello di sposarsi e di costituire una famiglia, per chi lo desidera. Non basta qualche “diritto privato” e “individuale”, qualche “soluzione patrimoniale” concessa unilateralmente e caritatevolmente, proprio come l’elemosina, per colmare l’attuale vuoto normativo.

Nelle parole di Paglia non c’è poi nessuna “sterzata netta” rispetto al passato. Il 19 settembre 2005, nella prolusione al consiglio permanente della CEI che cominciava quel giorno, il cardinale Camillo Ruini – cioè il capo dei vescovi italiani di allora – dichiarò:
«Per quelle unioni che abbiano desiderio o bisogno di dare una protezione giuridica ai rapporti reciproci esiste anzitutto la strada del diritto comune, assai ampia e adattabile alle diverse situazioni. Qualora emergessero alcune ulteriori esigenze, specifiche e realmente fondate, eventuali norme a loro tutela non dovrebbero comunque dar luogo a un modello legislativamente precostituito e tendere a configurare qualcosa di simile al matrimonio, ma rimanere invece nell’ambito dei diritti e doveri delle persone. Esse pertanto dovrebbero valere anche per convivenze non di indole affettivo-sessuale»
Dopo la prolusione di Ruini, nel dibattito pubblico intervennero illustri giuristi cattolici come Giovanni Giacobbe, Preside della facoltà di Giurisprudenza della "Lumsa" (dalle pagine di "Avvenire") e Cesare Mirabelli, Presidente emerito della Corte Costituzionale, che proposero, rispettivamente, “di tutelare tali rapporti con contratti di diritto privato” e di riconoscere “alcuni singoli diritti individuali come il diritto all'abitazione o al risarcimento del danno in caso di morte
del convivente”.
Niente di nuovo, insomma. Rinfrescarsi la memoria non è poi così difficile, basta usare Google. Ma tant’è.
Ricordo anche che nel 2007 assistemmo ad una lunga e penosa negoziazione tra il ministro delle Pari Opportunità, Pollastrini, e quello della Famiglia, Bindi, proprio per arrivare a soddisfare le richieste vaticane sul punto dei “diritti individuali”: il progetto di legge sui Dico, infatti, prevedeva non solo diritti e tutele enormemente inferiori al matrimonio, ma anche – sul piano simbolico – che i due partner non si presentassero insieme all’anagrafe per registrare l’unione, ma individualmente, informando l’altra parte con una raccomandata. In questo modo, si sosteneva, non si sarebbe istituito nulla di simile al matrimonio, che prevede un impegno congiunto, pubblico e solenne. Gli appetiti bestiali delle gerarchie cattoliche non furono saziati neanche da questa evidente violazione della nostra dignità, e così anche i Dico furono archiviati.

Paglia si augura anche che la Chiesa si impegni per la depenalizzazione dell’omosessualità, che, ha ricordato, è considerata un reato in “forse 25 paesi”. In realtà i paesi sono più del doppio, in molti casi la punizione è la tortura e il carcere per più di 10 anni e, in 7 paesi, la pena di morte. Questo sì, sarebbe un bel passo avanti: per due volte, nel 2008 e nel 2001, la Città del Vaticano, in sede Onu, ha votato contro la risoluzione che chiedeva la depenalizzazione mondiale dell’omosessualità. Chissà, forse gli alti prelati si sono riletti il Vangelo e hanno scoperto che torturare e uccidere non è molto cristiano. Chissà. Vedremo. In ogni caso sarebbe una novità vecchia di 2.000 anni.


 di S.C.



 CASSAZIONE 601       CAMERA DI CONSIGLIO 8-11-12


La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 26/7/2011 che sanzionava l’affidamento esclusivo del figlio alla madre.
Motivi del ricorso che principalmente interessano sono stati i seguenti:
- carenza motivazionale della sentenza di secondo grado, in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto motivare la ritenuta idoneità della madre all’affidamento esclusivo, “a fronte del mancato espletamento dell’indagine chiesta dal Servizio Sociale di (           ) diretta a verificare se il nucleo familiare della madre composto da due donne, tra di loro legate da relazione omosessuale, fosse idoneo, sotto il profilo educativo, ad assicurare l’equilibrato sviluppo del minore” in relazione al suo diritto “ad essere educato nell’ambito di una famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio”;
- violazione degli artt. 342 e 155 bis c.c. e conseguente censura della statuizione di inammissibilità del secondo motivo di appello, osservando che con quel motivo si era lamentato che il tribunale non aveva approfondito, come richiesto dal servizio sociale, se la famiglia in cui è inserito il minore, composta da due donne legate da una relazione omosessuale, fosse idonea sotto il profilo educativo a garantire l’equilibrato sviluppo del bambino, “in relazione ai diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di cui all’art. 29 della Costituzione ….”
Per la Suprema Corte le censure sono inammissibili perché la prima “non è attinente alla ratio della decisione impugnata sul punto, che ha rilevato l’inammissibilità del corrispondente motivo di appello per difetto di specificità”, e la seconda perché “il ricorrente si limita a fornire una sintesi del motivo di gravame in questione, dalla quale, invero, non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita del bambino, dell’ambiente familiare in cui questi viveva presso la madre: specificazione la cui mancanza era stata appunto stigmatizzata dai giudici di appello. Né il ricorrente spiega altrimenti perché sarebbe errata la statuizione di quei giudici d’inammissibilità della censura per genericità, essendo a sua volta generico e non concludente anche l’accenno ai principi costituzionali di cui sopra”.
Fondamentale è il seguente giudizio di valore espresso dalla Corte:
alla base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pre-giudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”.
Viviamo purtroppo ancora di pre-concetti e di pre-giudizi, basando il nostro essere su schemi sociali che non hanno base scientifica e antropologica. Ancora nel 2013 basiamo i nostri giudizi su assurdi refusi storici, sociali e di falsa morale!
Commentandosi da sé, la sentenza in discorso mi porta alla mente le parole di Trouillot “gli esseri umani tendono a produrre schemi interpretativi che riconducono a forza la realtà all’interno di queste convinzioni. Escogitano formule che consentono loro di reprimere l’impensabile e di ricondurlo all’interno del discorso accettato”
Ebbene si, l’omosessualità non è una scelta, non è una malattia né è frutto di una devianza psichica, ma è semplicemente espressione sessuale della propria personalità tale e quale a quello della eterosessualità. Inoltre, a livello pedagogico non vi è ragione alcuna per escludere la idoneità di genitori omosessuali ad amare e allevare un bambino.


UNA PILLOLA NORMATIVA “SENZA EFFETTI COLLATERALI”

Cassazione - sentenza n. 4184 del 15 marzo 2012

Un nuovo tassello viene posto dalla Corte di Cassazione in materia di unioni gay: dalla inesistenza giuridica alla esistenza senza effetti giuridici! Quale sarà il prossimo passo?
Avverso il diniego di trascrizione nei registri dello Stato Civile, da parte del Sindaco di Latina, del  loro matrimonio contratto all’estero, i cittadini - omosessuali - G.A e O.M. ricorrono in primo ed in secondo grado riscontrando comunque, in queste sedi, conferma del diniego di cui in argomento e, quindi, rigetto della domanda.
In sede di ricorso per Cassazione, il giudice di legittimità ha inizialmente argomentato partendo dalla diversità di sesso, congiuntamente al consenso prestato dalle parti, quale requisito di esistenza del matrimonio nell’ordinamento italiano e,  successivamente, ha praticato una ricognizione di quella che è la normativa sopranazionale agli occhi del giudice competente all’interpretazione della medesima.

La valutazione evolutiva del diritto vivente in materia è così sintetizzabile:
  1. la Corte Costituzionale con sentenza n. 138/2010 stabilisce che nelle “formazioni sociali” di cui all’art.2 Cost. è inclusa “l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia” ma che, la modalità e la garanzia dell’esercizio di tale diritto “inviolabile” sono rimesse alla discrezionalità del legislatore.
Tuttavia, resta “riservata alla Corte Costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni” in virtù del controllo di ragionevolezza ad essa attribuito (vedi sentenze n. 599 del 1989 e n. 404 del 1988 in materia di convivenze more uxorio);
  1. la Corte Europea con sentenza 24 giugno 2010 “non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all’art. 12 CEDU ( Convenzione Europea dei Diritti Umani) debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto. ….Tuttavia, per come stanno le cose, si lascia decidere alla legislazione nazionale dello Stato contraente se permettere o meno il matrimonio omosessuale”
Questo perché, l’inequivocabile tenore letterale dell’art 12 CEDU e dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, letti nell’interpretazione in combinato disposto, riserva la materia al potere legislativo degli Stati che,  attraverso gli “ordini di esecuzione”, hanno autorizzato la ratifica della Convenzione e del Trattato sull’Unione Europea.

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, in virtù della valutazione complessiva, l’intrascrivibilità del matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso, non deriva più dalla sua inesistenza.
Avendo la Corte Europea rimosso l’ostacolo, la diversità di sesso dei nubendi appunto, la giurisprudenza della Cassazione non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica!
Preso atto di ciò, il giudice di legittimità, ha rigettato il ricorso poiché le unioni tra persone dello stesso sesso non sono inesistenti, neppure invalide, ma “semplicemente” inidonee a produrre qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano.
A parere di chi scrive, il riconoscimento sul piano ontologico delle unioni di cui in argomento è un grande successo e, in attesa che il Parlamento, sede privilegiata ed esclusiva per la disciplina del fenomeno sociale di cui si discute, adotti una normativa che possa far definire l’Italia una “nazione civile”, lascia al lettore la propria valutazione della situazione giuridica attuale: quale ambiguità  peggiore di una pillola senza effetti? E quando ci sarà una equiparazione sostanziale tra situazioni anche solo astrattamente omogenee?

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